lunedì 28 giugno 2010

LE INVESTIGAZIONI PENALI DELLA FOX INVESTIGAZIONI "DELITTO AL CIANURO" ROMA ANNO 2001



La Fox Investigazioni diretta da Augusto Alessandrini, coadiuva le indagini dell'Avv. Giovanni Galeota per la costituzione di parte civile della Signora Berloni nel processo per l'omicidio della figlia Francesca Moretti avvelenata a Roma con una dose di cianuro. Roma , aula bunker carcere di Rebibbia.

mercoledì 23 giugno 2010

STEFANI, IL PERRY MASON FIORENTINO



Foto sopra: l'Avvocato Stefani e Alessandrini (Sirmione 3 ott. 2002)

di Igor Jan Occelli Stefani, il Perry Mason fiorentino che cerca la Verità
pubblicato il 5 dicembre 2008 alle 13:28 dallo stesso autore - A volte per risolvere un delitto basta poco, davvero poco. Una traccia di sangue. Un’impronta digitale. Un filo di un vestito. L’orma di una scarpa. Poco, pochissimo. Un colpo di fortuna. O di sfortuna.


Dipende da quale parte ci si trovi. Se si è cacciatori o cacciati. Poliziotti o criminali. A volte tutto questo non basta. Serve tenacia, pazienza, cura. A volte tutto è già scritto, tutto chiaro dall’inizio: un libro la cui fine è già nota. Eppure. Eppure a volte le cose sono davvero strane. E’ il 15 giugno del 2003, quando in un casolare della provincia di Arezzo risuonano i colpi secchi di un fucile. Uno, due, tre. I vicini non sentono nulla. Beh, sì, qualche rumore, ma siamo in aperta campagna, nessuno ci fa caso. A fare invece caso che qualcosa non va è un’automobilista che passa di lì alle 4 e 20 del mattino. Non fosse che la casa va a fuoco magari non si preoccuperebbe più di tanto. Ma arde. I vigili del fuoco vengono allertati. Entrano e avviene la tragica scoperta. Lei, Brigitte Wanderer, 55 anni, insegnante tedesca residente in Baviera, è in bagno. La testa attraversata da un unico colpo mortale. Lui, Pasquale Nasini, 54 anni, facoltoso agricoltore del casentino, soprannominato il “Poeta” data la sua passione per la Divina Commedia, giace in un’altra stanza. Il corpo attraversato da più colpi, ma solo quello al cuore ha causato la morte.

I carabinieri giungono sul posto e iniziano gli accertamenti. Le piste da seguire sono diverse. Brigitte e Nasini infatti non è che fossero proprio marito e moglie. Lei sì era sposata, ma col marito. Era giunta a Croce Sarna di Chitignano cinque anni prima. L’acquisto di un bel casolare per sfuggire al freddo della Baviera e poi l’incontro con lui, Pasquale. La fine del matrimonio. Ma ci sono i figli, tre, e così i coniugi non si separano. Lei rimane a vivere in Germania ma come può torna giù. All’altro, al marito, come scriveranno i giornali, non è che la cosa pesasse troppo. Almeno, stando ai giornali. Gli investigatori, però, non è che si fidino troppo di questo. In casi del genere il primo indiziato è proprio il marito. La pista della rapina poi è da escludere del tutto: gioielli e soldi dalla casa non sono spariti. Eppure. Eppure sulla traccia del bagno c’è l’orma di una scarpa. L’omicida deve averla buttata giù con un calcio per andare a uccidere Brigitte. Non è una scarpa qualsiasi quella. E’ una scarpa rumena. Lo dice l’impronta. Forse c’è un’altra pista da seguire. Una pista sempre più importante visto che la macchina della donna, una Mazda verde con targa tedesca, viene ritrovata il giorno dopo a dieci km dal casolare. Proprio vicino all’abitazione di un bracciante che lavorava per Pasquale. Un bracciante rumeno. Un bracciante rumeno con un nipote, Julian Viziantanu, di appena vent’anni. Un bracciante rumeno con un nipote che era stato visto in casa del Nasini proprio in quella giornata. Un bracciante rumeno con un nipote a cui viene effettuata subito la prova dello stub, il tampone per vedere se qualcuno ha sparato di recente. E sì, dice il campione, la sua mano ha sparato. Ora la pista da seguire per gli inquirenti è finita. Le indagini concluse, il colpevole assicurato alla giustizia. Eppure.

Eppure non tutti pensano che a uccidere i due sia stato proprio Julian. A Firenze lavora un avvocato. Un tipo strano. Davvero strano. E’ convinto, chissà per quali assurdi motivi, che il compito di un avvocato difensore non debba fermarsi all’interno delle aule di tribunale. Chissà per quali motivi, quest’avvocato è convinto che per difendere un cliente si debba indagare, cercare la verità. Ne è così convinto che ha scritto un codice su questo, “Il Codice delle indagini difensive”. Così convinto che compie seminari, lezioni, convegni in tutta Italia. Una sorta di Perry Mason de noantri. Si chiama Stefani. Eraldo Stefani. Ed è bravo. A Eraldo il caso puzza. Così inizia a fare quello che dovrebbe fare qualsiasi buon avvocato: cercare la verità. Assolve un’agenzia investigativa, per fare domande. Contatti consulenti, esperti di balistica e del suono per fare accertamenti. Possibile che nessuno abbia sentito nulla? Possibile? Sì, è possibile, ma non è certo. Anzi, domanda che domanda, alla fine qualcuno ha sentito. E qualcun’altro ha visto. Ha visto, per esempio, che la Brigitte aveva accompagnato davvero Julian a casa. E lo aveva fatto intorno alle sedici. Insomma, il racconto che questi aveva fatto non è che fosse completamente inventato. La Corte però non sembra dello stesso parere. Poco importa che le prove dello stub parlino di due sostanze trovate sulle sue mani, invece delle tre che dovrebbero esserci. Vent’anni non glieli toglie nessuno. A poco valgono le proteste urlate in aula da Stefani, “Giustizia non è stata fatta, l’assassino è libero“. Eppure.

Eppure a volte la fortuna aiuta gli audaci. Le tracce così certe dell’inizio, sottoposte ad altri accertamenti, perizie, consulenze, iniziano a dimostrarsi labili. Le prove crollano, diventano indizi, ma sempre più fragili. I testimoni da uno diventano due. E ripetono entrambi la stessa cosa. E quello che all’inizio era sembrato un colpo fortunato si trasforma in altro. Il cacciatore era convinto di avere di fronte la preda. Era un altro cacciatore invece. Un buon cacciatore. Di quelli così testardi che finché non hanno trovato una preda non tornano a casa. A casa si torna 17 giugno del 2006,. Quando i giudici di Appello assolvono Julian per non aver commesso il fatto. E lo fanno per un motivo chiaro che diranno anche nella sentenza: per il grande lavoro svolto dall’avvocato difensore. A volte le storie potrebbero sembrare avere un lieto fine. A volte accade. A volte, come in questo caso, non si può avere perché in testa rimane sempre quella domanda: chi ha ucciso Pasquale e Brigitte? Chi?
Tratto dal giornale online "Giornalettismo.com"

INTERVISTA AL DIRETTORE DELLA FOX INVESTIGAZIONI IN MERITO AL DECRETO MARONI E I CORSI PER ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIVATA.

INTERVISTA AL DIRETTORE DELLA FOX INVESTIGAZIONI Det. AUGUSTO ALESSANDRINI
- Direttore ci può spiegare che cosa è il decreto Maroni?
Il decreto Maroni è quella legge che l’attuale governo ha approvato per cercare di mettere ordine nel settore della sicurezza privata.
Il decreto sarebbe dovuto entrare in vigore il 6 Aprile ma vista la necessità di una proroga, l’applicazione di tale legge si avrà il 31 dicembre 2010.
- Che cosa prevede tale decreto?
Prevede che gli addetti al servizio di sicurezza nei locali pubblici e privati abbiano una autorizzazione prefettizia per svolgere tale servizi.
Questa autorizzazione verrà concessa solo se l’operatore avrà superato il corso di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione.
I corsi saranno effettuati dalle scuole di alta formazione accreditate alla regione Marche poiché il decreto delega proprio le regioni ad organizzare e sovraintendere detti corsi.
- Quali sono le aree tematiche che verranno studiate durante il corso? ….c’è anche un obbligo di frequenza?
Effettivamente vi è un obbligo di frequenza , il corso è di 90 ore ed è ammesso il massimo del 10% di assenze del monte ore complessivo.
Le materie previste sono suddivise in tre aree ben distinte previste dall’art. 3 del decreto
1- Area giuridica
2- Area tecnica
3- Area psicologico-sociale
Il corsista , una volta superato l’esame , atto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’ acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso, verrà in possesso dell’attestato di frequenza .
La certificazione rilasciata al termine del corso consente l’iscrizione all’albo prefettizio.
E’ doveroso precisare che insieme all’attestato dovranno essere presentati alla prefettura altri documenti tipo:
1- Certificato di buona salute fisica e mentale
2- Non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva; non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’art. 6 legge 13 dicembre 89
3- Diploma di scuola media inferiore e maggiore età.
Per gli stranieri è inoltre previsto un piccolo esame di verifica della buona conoscenza orale e scritta della lingua italiana.
- Possono partecipare tutti al corso?
L’applicazione nell’ambito professionale di tale figura è aperto a uomini e donne.
- Quali sono gli sbocchi lavorativi per tale figura?
Ci teniamo a precisare che non sarà solamente la classica discoteca o locali notturni ma abbraccerà tutti i tipi di sicurezza ad esempio anche colui che è preposto al controllo dei biglietti nelle sale cinematografiche, le manifestazioni sportive, i teatri , le piazze, i concerti e le feste private; tutte quelle occasioni private e pubbliche dove sarà richiesto un controllo del flusso e deflusso delle persone.
Possiamo parlare di una svolta epocale perché la vecchia figura del cosiddetto “buttafuori” verrà sostituita da questa, autorizzata e preposta che viene riconosciuta dalla legge come “operatore della sicurezza” e parificata ad un dipendente regolare specializzato.
- Quindi che succederà se un locale non si atterrà a questa normativa?
Sono previste sanzioni sia per l’operatore che per il titolare del locale.
Per l’operatore la multa sarà di 2.000 € per il titolare 10.000 € per ogni operatore che verrà trovato sprovvisto di tesserino prefettizio e conseguentemente la chiusura del locale stesso.
IN MERITO A TUTTO CIO’ LA FOX INVESTIGAZIONI INSIEME ALL’ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE CEDEFORM DI CIVITANOVA MARCHE ORGANIZZA TALI CORSI.
CHIUNQUE VOLESSE ISCRIVERSI BASTA TELEFONARE AL 327.1238197 OPPURE CONSULTARE IN NOSTRO SITO E SCARICARE IL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE.
UNA RACCOMANDAZIONE A TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI A QUESTA PROFESSIONE, FATE ATTENZIONE!!! SE QUALCUNO VI PROPONE UN CORSO PER OPERATORE DI ADDETTO AL SERVIZIO DI SICUREZZA, ACCERTATEVI CHE LA SCUOLA SIA ACCREDITATA ALLA REGIONE MARCHE E CHE CI SIA UN’ ESAME FINALE TENUTO DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA: UN’ESPONENTE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE DELLA PROVINCIA, UN COMPONENTE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE E UN DOCENTE DEL CORSO, QUALORA NON FOSSE COSI’ L’ATTESTATO CHE VI VERRA’ CONSEGNATO NON SARA’ VALIDO A NIENTE
ORGOGLIOSI DI POTER INTRAPRENDERE INSIEME QUESTO NUOVO CAMMINO PROFESSIONALE
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
AUGUSTO ALESSANDRINI DIRETTORE DELLA FOX INVESTIGAZIONI E SICUREZZA
Info:
foxinvestigazioni@libero.it
tel. 327.1238197
facebook: FOXSICUREZZA

venerdì 18 giugno 2010

REVOCAZIONE INGRATITUDINE TRADIMENTO SUSSISTENZA


revocazione - ingratitudine - tradimento - sussistenza [art. 801 c.c.]

Se la moglie tradisce il marito con uno più giovane nello stesso letto, è possibile applicare la revocazione della donazione per ingratitudine. Costituisce ingiuria grave, presupposto della revocazione - non tanto il fatto che la ricorrente, la quale all’età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventritreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell’abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l’atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all’insaputa del quale la ricorrente si univa con l’amante nell’abitazione coniugale.

Tra i contributi più recenti della dottrina, si vedano:
- BADOLATO, La donazione rimuneratoria e l'adempinento di obbligazione naturale: una distinzione necessaria?, in Giurisprudenza di merito, 2008, n. 3, GIUFFRÈ, p. 643;
- DE BONIS, Donazione, in Studium Iuris, 2007, n. 2, CEDAM, p. 211;
- BRIGANTI, Donazione, in Notariato, 2007, n. 1, IPSOA, p. 8.



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 28 maggio 2008, n. 14093

...omissis...

Fatto e diritto

Il 29 aprile 1975 A. I. evocava in giudizio la moglie S. P., chiedendo che fosse disposta la revocazione delle donazioni indirette eseguite in suo favore, avendo intestato a nome di lei la comproprietà di beni immobili acquistati con il proprio danaro. La convenuta resisteva e in via riconvenzionale chiedeva la divisione del patrimonio comune. Il tribunale di Messina il 19 ottobre 1990 respingeva la domanda, ma la Corte d’appello il 1 marzo 2005 riformava la prima sentenza e dichiarava la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette. P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.

La causa è stata avviata a decisione con il rito per i procedimenti in camera di consiglio. Rinnovata la notifica nei suoi confronti, I. si è costituito con controricorso.

Condividendo il parere del P.G., la Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.

Con il primo motivo, la P. lamenta che il giudice d’appello non abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali addotte per far risultare che ella aveva contribuito agli acquisti immobiliari grazie ai donativi e ai contributi regolarmente ricevuti dai genitori. Il motivo è inammissibile. Per giurisprudenza costante del Supremo Collegio, quando nel ricorso per cassazione è denunziato vizio di motivazione per incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) e’ imprescindibile, al fine di consentire alla corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi - pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso — le risultanze che asserisce decisive e insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 22984/06; 6679/06).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione della norma (art. 342) che regola l’onere dell’appellante di specificare i motivi di impugnazione.

Sostiene che la controparte non avrebbe censurato nell’atto di appello il mancato accoglimento da parte del tribunale della domanda di revocazione per ingratitudine delle donazioni, avendo lamentato solo la mancata ammissione della prova testimoniale e le risultanze della consulenza tecnica. Il rilievo, che introduce un preteso vizio in procedendo, da esaminare anche se non è stato richiamato il n. 4 dell’art. 360 (cfr. Cass 26091/05) e per l’esame del quale è consentito l’accesso agli atti (cfr. Cass 16596/05), risulta privo di fondamento.

Come dedotto in controricorso, l’atto di appello a pag. 8, sotto il numero 4, chiedeva infatti alla Corte messinese di “revocare la donazione indiretta del denaro per ingratitudine con ogni conseguente statuizione in ordine alla proprietà degli immobili”. La pronuncia resa sul punto era quindi conseguente a una specifica formulazione della domanda, a sostegno della quale i motivi di gravame si soffermavano sull’apparato probatorio che doveva sostenerne l’accoglimento.

Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 802 e 809 del codice civile: secondo la ricorrente mancherebbe in atti “la prova rigorosa di fatti e circostanze che potessero integrare l’ingiuria grave” e in particolare prove dell’asserito carattere ingiurioso della relazione extraconiugale”.

Viene inoltre eccepito che il termine annuale per proporre la domanda di revocazione delle donazioni era già decorso al momento della proposizione del giudizio.

Questo secondo profilo del motivo è inammissibile perché introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione di merito non dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Nel silenzio della sentenza d’appello, parte ricorrente avrebbe dovuto, in ricorso, indicare in quale atto difensivo o verbale di causa aveva sollevato per la prima volta l’eccezione fondata sull’art. 802 c.c..

Quanto al primo profilo,la censura, peraltro esposta alla stregua di una critica alla motivazione e non alla interpretazione delle norme applicate, non coglie nel segno.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto, in coerenza con la lettura che la giurisprudenza di legittimità (richiamata con precisione) ha costantemente dato dell’istituto in esame, che l’ ingiuria grave richiesta dall’art. 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all ‘onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l’ agente, che ripugna alla coscienza comune (Cass n. 13632 del 05 11 2001; ma anche n. 7033 del 5 04 2005; n. 8165 del 20 09 1997; n. 5310 del 29 05 1998).

Ha poi ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede, in quanto esente da vizi logici o giuridici, che costituiva ingiuria grave non tanto della ricorrente, la quale all’età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventritreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell’abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l’atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all’insaputa del quale la ricorrente si univa con l’amante nell’ abitazione coniugale.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.100 cui 100 per spese e tremila per onorari.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile il 14 febbraio 2008.

Il Consigliere est.
Dr. Pasquale D'Ascola

Il Presidente
Giovanni Settimj

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 maggio 2008.

FOX INVESTIGAZIONI LEGITTIME FOTO A MOGLIE E AMANTE IN CORTILE


Cassazione. Privacy, legittime foto a moglie e amante in cortile

Non luogo tutelato anche se di privata dimora

Roma, 30 ott. 2008 (Apcom) - Una foto scattata di nascosto alla moglie e al suo amante nel cortile di casa non è una violazione della privacy. Perché il cortile, anche se appartiene ad un "luogo di privata dimora" non è tutelato dalle norme sulla privacy se "è visibile liberamente dagli estranei". La Cassazione ha così sancito oggi in una sentenza ciò che il cinema ha dimostrato nel 1954 con il film "La finestra sul cortile".

I giudici della sesta sezione penale hanno infatti escluso ogni giustificazione per l'aggressione di Mauro F., amante della signora Daniela B., al marito tradito della donna che aveva sorpreso i due amanti nel cortile di casa ma era stato a sua volta scoperto mentre scattava foto che documentassero il tradimento.

Secondo il ricorso della difesa, Mauro F. aveva "reagito ad un atto di interferenza illecita nella vita privata". Il marito di Daniela B. avrebbe quindi violato il diritto alla riservatezza violando un luogo "annesso" al domicilio. Una tesi che già non aveva convinto la Corte d'appello di Bologna che, nel 2005, senza riconoscere alcun tipo di esimenti o giustificazioni, aveva condannato Mauro F. a nove mesi di reclusione per l'aggressione. E la Cassazione, con la sentenza 405677, ha dato ragione ai giudici di secondo grado perché "la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata a patto che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi".

A questo proposito i giudici aggiungono anche che "se l'azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa allariservatezza". Proprio come accadeva nel film di Hitchcock dove il fotografo James Stewart documentava, dalla finestra sul cortile, "interferiva" con la vita dei suoi vicini. In questo caso, conclude la Cassazione, "riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico".

I due furono 'pizzicati' dal marito tradito, modenese. La decisione dei giudici: "Se l'azione può essere liberamente osservata da estranei, anche se si svolge in un domicilio privato", non c'è reato

SI POSSONO SPIARE LE CONVERSAZIONI PRIVATE CHE AVVENGONO IN AUTO


Si possono spiare le conversazioni private che avvengono in auto. Il via libera arriva nientedimeno che dalla Cassazione che sottolinea come "l'autovettura che si trovi in una pubblica via non e' ritenuta luogo di privata dimora", dunque nell'ascoltare le conversazioni che avvengono in essa non c'e' alcuna "interferenza illecita nella vita privata".



In questo modo la quinta sezione penale (sentenza 12042) ha respinto il ricorso del pm presso il Tribunale di Brescia che si era opposto alla assoluzione accordata dal gup di Brescia a 22 investigatori privati che avevano installato degli apparati di intercettazione ambientale in autovetture private per spiarne le conversazioni.

DECRETO MARONI (EX BUTTAFUORI)

Legislazione
Sicurezza
Ministero dell'Interno - Decreto 6 ottobre 2009
Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 dello stesso articolo, delle modalità per la selezione e della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del relativo impiego;

Decreta:

Art. 1.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo

1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.
2. I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.
5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto del comma 13 dell'art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.
Revisione biennale

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell'iscrizione del personale interessato dall'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.

Art. 3.
Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo

Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

Art. 4.
Ambiti applicativi

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Art. 5.
Impiego del personale addetto ai compiti di controllo

1. Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all'art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attività:
a) controlli preliminari:
a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;
b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:
b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
c) controlli all'interno del locale:
c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, nè l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Art. 6.
Divieto dell'uso delle armi

1. Nell'espletamento delle attività previste dall'art. 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, nè oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.

Art. 7.
Riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo

1. Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

Art. 8.
Norma transitoria

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all'art. 1 può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2009

Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009
Ministeri istituzionali, Interno registro n. 9, foglio n. 69

giovedì 17 giugno 2010

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